Art. 11.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art 8. - (Dichiarazioni o rettifiche). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile

 

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è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
      2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
      3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
      4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
      5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
      6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
 

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affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione della dichiarazione o della rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
      7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, la rettifica o la dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
      8. Della stessa procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichi la dichiarazione o la rettifica richiesta.
      9. Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo, la persona offesa dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi.
      10. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 12.000.
      11. La sentenza di condanna di cui al comma 10 è pubblicata per estratto nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di stampa o nel sito informatico, ovvero ne è data notizia nella trasmissione radiofonica o televisiva che ha riportato la notizia cui la dichiarazione o la rettifica si riferisce. La sentenza può disporre che la pubblicazione omessa sia effettuata».